Art. 15.
(Scioglimento).

      1. Lo scioglimento dell'Agenzia può essere deliberato soltanto da un'assemblea generale composta dai rappresentanti dei membri effettivi raggruppati in due collegi:

          a) uno composto dai rappresentanti delle organizzazioni padronali;

          b) l'altro composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

      2. Il numero dei delegati è stabilito dal regolamento interno di cui all'articolo 7.

 

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      3. Lo scioglimento può essere deciso soltanto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in ciascun collegio.
      4. Le convocazioni devono essere inviate ai delegati con almeno un mese di anticipo. L'ufficio dell'assemblea è quello del consiglio di amministrazione.
      5. L'assemblea che decide lo scioglimento può designare l'associazione o l'organizzazione senza scopo di lucro alla quale è devoluto il patrimonio dell'Agenzia dopo il pagamento dell'eventuale passivo e la liquidazione dei beni necessaria per soddisfare tale passività. Essa può del pari designare uno o più commissari incaricati della liquidazione e della devoluzione dei beni dell'Agenzia.